In materia di canoni di rotta, il Consiglio e' l'organo incaricato di fissare le modalita' di esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale relativamente ai canoni di rotta e alla supervisione dei compiti dell'Agenzia in questo campo. In particolare, il Consiglio: (a) prepara le decisioni dell'Assemblea Generale in materia di politica dei canoni di rotta; (b) determina l'unita' di conto nella quale sono espressi i canoni di rotta; (c) determina, in conformita' alle decisioni assunte sulla base dell'Articolo 6.2 della Convenzione, le condizioni di applicazione dei sistema, comprese le condizioni di pagamento,i tassi unitari, le tariffe e il loro periodo di applicazione; (d) approva i rapporti relativi alle attivita' di EUROCONTROL, in materia di canoni di rotta; (e) adotta il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta; (f) approva gli allegati di bilancio relativi alle attivita' di EUROCONTROL in materia di canoni di rotta.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art3 · fonte del testo