Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento degli appalti riguardante: (a) l'assegnazione di appalti per la fornitura di beni e servizi all'Organizzazione; (b) la fornitura di beni e servizi da parte dell'Organizzazione; (c) la vendita o la cessione di beni superflui.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-i-art3 · fonte del testo