dati nazionali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti devono essere trattati e protetti in conformita' alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati. I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorita' competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati.

Testo vigente dal 8 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;71~accordo-art3 · fonte del testo