, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione in materia di telecomunicazioni, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive; - definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti; - attivita' di formazione e consulenza; - trasferimenti di tecnologia; - esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti; - promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei; - sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali. 2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari: - sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Estonia, nonche' di strumenti e procedure giuridici; - ammodernamento della rete di telecomunicazioni estone e integrazione nelle reti europea e mondiale; - cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei; - integrazione dei sistemi transeuropei; - aspetti giuridici delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art84 · fonte del testo