sono importati nella Comunita', i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art121 · fonte del testo