MOBILIARI E CREDITI 1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato. 2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: - i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico, o da una societa' domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell'articolo 5; - i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato; - i crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art8 · fonte del testo