[1]della Convenzione TIR (1959)

[2]1. All'atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abroghera' e sostituira', nei rapporti tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR (1959). 2. I certificati di accettazione rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR (1959) saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell'ambito del loro periodo di validita' o verso riserva di rinnovo, sempreche' tali veicoli e contenitori continuino a soddisfare le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art56 · fonte del testo