1. Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente ai trasporti di merci ponderose o voluminose quali sono definite all'articolo 1, lettera k) della presente Convenzione. 2. Allorche' le disposizioni della presente sezione sono applicabili, spetta alle autorita' dell'ufficio doganale di partenza decidere se il trasporto di merci ponderose o voluminose puo' essere effettuato con veicoli o contenitori non piombati. 3. Le disposizioni della presente sezione saranno applicate soltanto se le autorita' dell'ufficio doganale di partenza reputano che sulla scorta della descrizione presentata e' senz'altro possibile identificare le merci ponderose o voluminose, nonche', se necessario, gli accessori trasportati contemporaneamente, o se le merci possono essere provviste di chiusure doganale o segni di riconoscimento, in modo da impedire che siano sostituite o sottratte senza lasciare tracce visibili.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art29 · fonte del testo