Solo in casi straordinari le autorita' doganali possono: - far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori. - procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art23 · fonte del testo