[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO EUROPEO SULLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo, Ritenuto che il Consiglio d'Europa si prefigge lo scopo di giungere ad una maggiore unita' fra i suoi membri; Ritenuta l'opportunita' di eliminare gli attuali ostacoli di natura economica ai procedimenti civili e consentire alle persone finanziariamente piu' deboli un piu' agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri; Ritenuto che la creazione di un appropriato sistema, di trasmissione dette domande di assistenza in materia giudiziaria contribuirebbe al raggiungimento dello scopo, Hanno concordato quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Ogni persona che abbia la propria residenza abituate nel territorio di una dette parti contraenti e che desideri faro richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa nel territorio di un'altra parte contraente, puo' presentare la propria istanza netto Stato di abituate residenza. Tale Stato deve trasmettere l'istanza all'altro Stato.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art1 · fonte del testo