1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Per quegli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno la Convenzione o vi aderiranno successivamente al deposito del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tali Stati, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art19 · fonte del testo