[1]Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziari, e cioe': Il Presidente della Repubblica italiana: Giorgio BENZONI, Ambasciatore d'Italia, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. M. A. H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenute le disposizioni seguenti:

[3]Articolo I

[4]Par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle imposte seguenti, in principale, maggiorazioni e addizionali, a favore dello Stato, delle province, dei comuni o di altre istituzioni pubbliche:

  • A)Per i Paesi Bassi:
  • 1)la contribuzione fondiaria (sul reddito dei fabbricati e dei terreni) (de grondbelasting (van de opbrengst van gebouwde en ongebouwde eigendommen));
  • 2)l'imposta sui salari (de loonbelasting);
  • 3)l'imposta sui commissari (de commissarissenbelasting);
  • 4)l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting);
  • 5)l'imposta sul reddito delle societa' (de vennootschapsbelasting);
  • 6)l'imposta sul reddito delle persone fisiche (de inkomstenbelasting van natuurlijke personen);
  • 7)l'imposta sul patrimonio (devermogensbelasting).
  • B)Per l'Italia:
  • 1)l'imposta sui redditi dei terreni;
  • 2)l'imposta sui redditi dei fabbricati;
  • 3)l'imposta sulla ricchezza mobile:
  • a)categ. A: redditi di capitale;
  • b)categ. B: redditi di capitale e lavoro;
  • c)categ. C/1: redditi di lavoro indipendente;
  • d)categ. C/2: redditi di lavoro dipendente;
  • e)redditi agrari;
  • 4)l'imposta complementare progressiva sul reddito globale. Par. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a ogni altra imposta, ordinaria e straordinaria, sul reddito e sul patrimonio, che esiste o che sara' istituita nell'uno o nell'altro dei due Stati. Par. 3. Se modificazioni sensibili saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati, le autorita' competenti dei detti Stati si consulteranno.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~arti · fonte del testo