1 Il presente Protocollo sara' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; b firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione. 2 Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' firmare senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non e' gia' o se non diviene contestualmente uno Stato contraente alla Convenzione, ed a patto che applichi le disposizioni del capitolo I della Convenzione. 3 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;703~protocollo-art4 · fonte del testo