[1]di capitali, profitti ed utili

[2]Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei versamenti relativi ad un investimento in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitale per il mantenimento o l'incremento dell'investimento;
  • b)utili;
  • c)fondi destinati al rimborso di prestiti;
  • d)i proventi derivanti dalla liquidazione o dalla vendita di tutto o parte dell'investimento;
  • e)il risarcimento disciplinato agli articoli 4, 5,6 e 7;
  • f)remunerazioni ed indennita' corrisposte ai propri cittadini o impiegati stranieri per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. A meno che diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta conformemente ai vigenti regolamenti in materia di cambi.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art6 · fonte del testo