1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' del veicola, il contenute dei documenti di circolazione del veicolo, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatoti trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo. 2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Testo vigente dal 7 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;70~accordo-art15 · fonte del testo