Fino al 31 marzo 1973 l'Amministrazione italiana assume a proprio totale carico le quote parti di tassa, ad essa ed alle altre Amministrazioni estere dovute dall'Amministrazione maltese, per i telegrammi depositati via telex all'Ufficio telegrafico di Roma per l'inoltro a destinazione. L'Amministrazione maltese rinuncia, fino alla stessa data, alle quote ed essa spettanti per il traffico telegrafico trasmesso a Malta via telex dall'Ufficio telegrafico di Roma.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70~accordo-art18 · fonte del testo