Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature e delle installazioni messe in opera nel proprio paese ed assumeranno a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per i criteri di manutenzione delle opere realizzate, le parti concordano di riferirsi alle raccomandazioni del CCITT e del CCIR.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70~accordo-art11 · fonte del testo