[1]Esenzioni

[2]1. Le parti possono prevedere nel diritto interno le seguenti esenzioni:

  • a)caso fortuito o forza maggiore; e
  • b)eventi bellici o agitazioni sociali. 2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7~protocollo-art6 · fonte del testo