[1]Valutazione e riesame

[2]La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l'efficacia del presente protocollo addizionale, purche' le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame e' effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del protocollo come previsto all'art. 35 del protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle parti del presente protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell'efficacia degli articoli 10 e 12.

Testo vigente dal 7 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-01-16;7~protocollo-art13 · fonte del testo