L'importo delle spese di riscossione che lo Stato membro delle autorita' doganali che rilasciano l'autorizzazione deve ridistribuire allo Stato membro delle autorita' doganali che forniscono assistenza e' pari al cinquanta per cento (50%) dell'importo delle spese di riscossione trattenute.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art4 · fonte del testo