[1]ingerenza negli affari interni

[2]1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato. 2. Nel rispetto dei principi della legalita' internazionale, l'Italia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non usera', ne' permettera' l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art4 · fonte del testo