1. Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di Amministrazioni ed Enti libici, le Parti si impegnano a raggiungere con uno scambio di lettere una soluzione sulla base del negoziato nell'ambito del Comitato Crediti. 2. Con il medesimo scambio di lettere, le Parti si impegnano a raggiungere una soluzione anche per quanto riguarda gli eventuali debiti di natura fiscale e/o amministrativa di aziende italiane nei confronti di Enti libici.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art13 · fonte del testo