All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale".

Testo vigente dal 27 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-14;7~art5 · fonte del testo