1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a termini dell'articolo 8 paragrafo 1. 2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilita' del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialita' e di disponibilita' di quelli dei membri del Comitato. 3. Una Parte puo', in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non puo' essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende alla sua giurisdizione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art14 · fonte del testo