1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest'ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato puo' addivenire a consultazione con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di liberta'. 2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso puo' decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilita' di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art10 · fonte del testo