ART. V I risultati ottenuti a seguito dei progetti di ricerca e di sviluppo stabiliti nel presente Protocollo apparterranno in misura uguale ad entrambe le Parti. Nel caso che taluni risultati vengano brevettati, le Parti firmeranno un Accordo speciale in conformita' con le leggi interne di ciascun Paese.

Testo vigente dal 6 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;69~protocollo-artv · fonte del testo