' di ricerca e di rilievi Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unita' idrografiche e di ricerca marine, non possono eseguire alcuna attivita' di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art40 · fonte del testo