dell'Autorita' 1. Il personale dell'Autorita' comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorita' ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative. 2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale e' la necessita' di assicurare all'Autorita' i servizi di persone che posseggano i piu' alti livelli di efficienza, di competenza e di integrita'. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la piu' vasta base geografica possibile. 3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalita' di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art167 · fonte del testo