giuridico dell'Area e delle sue risorse 1. Nessuno Stato puo' rivendicare od esercitare la sovranita' o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non puo' essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranita' o di diritti sovrani, ne' alcun atto di appropriazione. 2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutto l'umanita', per conto della quale agisce l'Autorita'. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorita'. 3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica puo' rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente, non puo' essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti diritti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art137 · fonte del testo