' per sequestri infondati Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria e' stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro e' responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalita', di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art106 · fonte del testo