vacanti 1. I seggi vacanti sono occupati secondo le stesse modalita' predisposte per la prima elezione, alle condizioni contenute nelle seguenti disposizioni: il Cancelliere, entro un mese dal momento del verificarsi della vacanza, procede all'invio degli inviti di cui all'articolo 4 del presente Allegato, e la data dell'elezione e' fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver consultato gli Stati contraenti. 2. Un membro del Tribunale, eletto per sostituire un membro il cui mandato non era ancora scaduto, mantiene il seggio per il periodo che restava al suo predecessore.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art6 · fonte del testo