1. Gli emendamenti al presente Allegato, diversi dagli emendamenti relativi alla sezione 4, non possono essere adottati che conformemente all'articolo 313 o per consenso da una conferenza convocata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli emendamenti alla sezione 4 possono essere adottati solo conformemente all'articolo 314. 3. Il Tribunale puo' proporre gli emendamenti al suo Statuto che ritiene necessari, con comunicazione scritta agli Stati contraenti per le loro considerazioni conformemente ai numeri 1 e 2.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art41 · fonte del testo