1. Il dibattimento e' diretto dal Presidente o, se egli non e' in grado di presiedere, dal Vice-presidente. Se entrambi non possono presiedere, presiede il giudice piu' anziano del Tribunale tra i presenti. 2. Il dibattimento e' pubblico, a meno che il Tribunale non decida altrimenti o a meno che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art26 · fonte del testo