del procedimento 1. Le controversie sono presentate innanzi aI Tribunale a seconda dei casi, mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi, devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti. 2. Il Cancelliere notifica immediatamente il compromesso o l'istanza a tutti gli interessati. 3. Il Cancelliere notifica inoltre il compromesso o I'istanza a tutti gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art24 · fonte del testo