Sezione 1. Organizzazione del Tribunale Articolo 2 Composizione 1. Il Tribunale e' composto da un corpo di 21 membri indipendenti, eletti tra le persone che godono della piu' alta reputazione di imparzialita' ed integrita' e di riconosciuta competenza nel campo del diritto del mare. 2. Nel Tribunale nel suo complesso vengono assicurate la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo ed una equa distribuzione geografica.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art2 · fonte del testo