del Tribunale 1. Le spese del Tribunale sono sostenute dagli Stati contraenti e dall'Autorita' alle condizioni e secondo le modalita' fissate nelle riunioni degli Stati contraenti. 2. Quando un ente diverso da uno Stato contraente o dall'Autorita' e' parte di una controversia sottoposta al Tribunale, il Tribunale fissa il contributo che tale parte deve versare per le spese del Tribunale.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art19 · fonte del testo