ALLEGATO IX. PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Articolo 1 Uso dei termini Ai fini dell'articolo 305 e del presente Allegato, si intende per "organizzazione internazionale" una organizzazione intergovernativa costituita da Stati alla quale gli Stati che ne sono membri hanno trasferito competenza sulle materie di cui tratta la presente Convenzione, inclusa la competenza a concludere dei trattati su tali materie.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art1 · fonte del testo