1. a) L'autorita' incoraggia la prospezione nell'Area.

  • b)La prospezione si effettua solo dopo che l'Autorita' ha ricevuto un impegno scritto soddisfacente dal futuro prospettore che manifesta la sua volonta' di rispettare la presente Convenzione e le pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' in materia di cooperazione ai programmi di formazione di cui agli articoli 143 e 144 e di protezione dell'ambiente marino, nonche' la sua disponibilita'' ad accettare controlli in tal senso da parte dell'Autorita'. Il futuro prospettore deve contemporaneamente notificare all'Autorita' i limiti approssimativi dell'area o delle aree dove la prospezione verra' effettuata.
  • c)La prospezione puo' essere condotta simultaneamente da piu' di un prospettore nella stessa area o aree. 2. La prospezione non conferisce al prospettore alcun diritto sulle risorse. Tuttavia egli puo' estrarre una ragionevole quantita' di minerali da usare come campioni.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art2 · fonte del testo