di assegnazione di preferenze e priorita' ai richiedenti Un operatore che sia detentore di un programma di lavoro approvato per la sola esplorazione, ai sensi dell'articolo 3, 4, c) del presente Allegato, ha diritto alla preferenza e alla priorita' rispetto ad altri richiedenti che inoltrino un programma di lavoro per lo sfruttamento della stessa area e delle stesse risorse. Tuttavia tale preferenza e priorita' puo' essere revocata se il lavoro dell'operatore non e' stato soddisfacente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art10 · fonte del testo