che la Commissione non decida diversamente, essa opera tramite delle sottocommissioni formate da 7 membri, designati in modo equilibrato tenuto conto degli specifici elementi di ciascuna domanda presentata da uno Stato costiero. I cittadini dello Stato costiero che hanno presentato la domanda e che sono anche componenti della Commissione e qualsiasi altro membro della Commissione che ha assistito uno Stato costiero, fornendogli pareri scientifici e tecnici con riferimento al tracciato, non possono fare parte della sottocommissione che si occupa di detta domanda ma hanno il diritto in qualita' di membri ai lavori della Commissione relativi a detta domanda. Lo Stato costiero che ha presentato la domanda alla Commissione puo' inviare i suoi rappresentanti a partecipare ai lavori pertinenti senza diritto di voto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ii-art5 · fonte del testo