1. Le funzioni della Commissione sono:

  • a)di esaminare i dati e l'altro materiale presentato dagli Stati costieri relativo ai limiti esterni della piattaforma continentale nelle aree in cui questi limiti superano le 2OO miglia marine e di effettuare delle raccomandazioni ai sensi dell'articolo 76 e della dichiarazione di intesa adottata il 29 agosto 198O dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
  • b)di fornire pareri scientifici e tecnici, se richiesti dallo Stato costiero interessato, nella preparazione dei dati di cui alla lettera a). 2. La Commissione puo' cooperare, nella misura reputata necessaria ed utile, con la Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO, con l'Organizzazione idrografica internazionale e le altre organizzazioni internazionali competenti in vista dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche che possano essere di aiuto nell'adempimento delle responsabilita' della Commissione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ii-art3 · fonte del testo