La Repubblica di Finlandia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione, la tariffa doganale applicabile ai paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato XI. Durante questo periodo la Repubblica di Finlandia riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio e la tariffa doganale comune secondo il seguente calendario: - al 1 gennaio 1996, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 75 %; - al 1 gennaio 1997, lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune deve essere ridotto al 40 % Dal 1 gennaio 1998 la Repubblica di Finlandia applica integralmente la tariffa doganale comune.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art99 · fonte del testo