1. Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia e' composta di 17 giudici." 2. Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) e' sostituito dal seguente: "1 Il Tribunale di primo grado e' composto di 16 giudici.".

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art17 · fonte del testo