Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso stabilito dalla presente sezione si applica durante un periodo transitorio che si conclude con la data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca e che non sara' in alcun caso posteriore alla fine del periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art116 · fonte del testo