Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia puo' continuare ad applicare il vigente sistema nazionale di classificazione del legname grezzo, nella misura in cui la normativa nazionale e le pertinenti disposizioni amministrative non contravvengano alla normativa comunitaria concernente il mercato interno o gli scambi con i paesi terzi, in particolare l'articolo 6 della direttiva 68/89/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo. Durante tale periodo la direttiva 68/89/CEE sara' riveduta, conformemente alle procedure stabilite nel trattato CE.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art113 · fonte del testo