Le spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi scambiati fra l'Italia e la Repubblica di San Marino saranno sostenute dalle due parti contraenti proporzionalmente alle distanze percorse sui rispettivi territori.

Testo vigente dal 30 aprile 1926

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urn:nir:stato:legge:1926-01-31;684~art7 · fonte del testo