1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, ne' al controllo di uscita dello Stato di soggiorno. 2. Il ritorno nel Paese di uscita non puo' essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art9 · fonte del testo