Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di tali armi e', tuttavia consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art13 · fonte del testo