L'Amministrazione italiana si impegna a non registrare i marchi tradizionali di fabbrica, di cui all'art. 8 della legge italiana, che risultino tali da potersi confondere con i marchi ufficiali svizzeri compresi nella lista prevista all'art. 3. L'Amministrazione svizzera si impegna a non registrare i marchi di artefice che risultano tali da potersi confondere con i marchi di identificazione italiani compresi nella lista prevista dall'art. 3.

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art4 · fonte del testo