• a)i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice.
  • ii)Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del direttore, del Segretario e del personale vengono imputate al conto amministrativo.
  • iii)Tutte le spese dovute unicamente a transazioni o a operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, e' imputata dal Direttore il conto della scorta regolatrice.
  • iv)L'imputazione al conto della scorta regolatrice di qualsiasi altra categoria di spesa e' determinata dal Presidente esecutivo.
  • b)Il Consiglio non e' responsabile delle spese sostenute dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art16 · fonte del testo